Art. 14 · LEGGE 22 dicembre 1973, n. 903

Art. 14

LEGGE 22 dicembre 1973, n. 903

In vigore dal 11 gen 1974
(Requisiti per la pensione ai superstiti) La pensione di riversibilità spetta, a domanda, ai superstiti del pensionato del Fondo o dell'iscritto che, al momento del decesso, abbia versato al Fondo stesso almeno 5 contributi annui. La pensione decorre dal 1 gennaio 1973. Per quanto concerne i soggetti e i requisiti per il diritto alla pensione di cui al precedente comma, fatti salvi quelli di contribuzione e di anzianità assicurativa, si applicano le norme in vigore per le pensioni ai superstiti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
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