Art. 37

LEGGE 14 dicembre 1973, n. 829

In vigore dal 13 gen 1974
(Cooperazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) Gli uffici tecnici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, centrali e periferici, prestano l'opera di assistenza tecnica richiesta dalla OPAFS per la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione, le migliorie e la manutenzione dei suoi immobili.
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