Art. 37 · LEGGE 14 dicembre 1973, n. 829

Art. 37

LEGGE 14 dicembre 1973, n. 829

In vigore dal 13 gen 1974
(Cooperazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) Gli uffici tecnici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, centrali e periferici, prestano l'opera di assistenza tecnica richiesta dalla OPAFS per la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione, le migliorie e la manutenzione dei suoi immobili.
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