Art. 33
LEGGE 14 dicembre 1973, n. 829
In vigore dal 13 gen 1974
(Rendimento dei conti dell'OPAFS)
Il bilancio di previsione, le sue eventuali variazioni ed il rendiconto annuale debbono essere trasmessi al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile corredati della relazione del comitato esecutivo e dell'estratto della deliberazione risultante dal verbale della riunione del consiglio di amministrazione.
Il rendiconto deve essere altresì corredato della relazione del collegio dei sindaci.
Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile può formulare motivate osservazioni sui documenti di cui al comma precedente entro quindici giorni dalla data di ricevimento e rinviare i bilanci e le note di variazioni a nuovo esame del consiglio di amministrazione per le motivate decisioni definitive.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-12-14;829#art-33