Art. 30

LEGGE 14 dicembre 1973, n. 829

In vigore dal 13 gen 1974
(Esercizio finanziario) L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Per ogni esercizio finanziario sono compilati: a) il bilancio di previsione per l'anno che inizia il 1 gennaio successivo; b) il rendiconto per l'anno scaduto il 31 dicembre precedente.
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LEGGE 14 dicembre 1973, n. 829 (Art. 30 Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo