Art. 32

LEGGE 14 dicembre 1973, n. 829

In vigore dal 13 gen 1974
(Rendiconto annuale) I risultati della gestione annuale sono riassunti e dimostrati nel rendiconto il quale è costituito: a) dal conto consuntivo, in cui sono messi a confronto gli stanziamenti iscritti in ciascun capitolo del bilancio di previsione con le somme riscosse e da riscuotere, per le entrate, e con le somme pagate e da pagare, per le spese; b) dal conto del patrimonio, in cui sono indicate le consistenze delle attività e delle passività all'inizio dell'anno, le variazioni verificatesi nel corso del medesimo e le consistenze alla fine di esso. Il rendiconto dell'esercizio scaduto, compilato a cura dell'ufficio amministrativo entro il 31 marzo successivo, deve essere esaminato dal comitato esecutivo e da questo presentato al collegio dei sindaci, con la relazione illustrativa ed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello che verrà fissato, non più tardi del 31 maggio, per la convocazione del consiglio di amministrazione che ne deve deliberare l'approvazione. Il collegio dei sindaci deve riferire al consiglio di amministrazione e fare le sue osservazioni sulle risultanze del conto consuntivo e dello stato patrimoniale. Il rendiconto, insieme con le relazioni del comitato esecutivo e del collegio dei sindaci, deve essere comunicato ai membri del consiglio di amministrazione quindici giorni prima della data fissata per la riunione dello stesso consiglio di amministrazione.
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