Art. 35

LEGGE 14 dicembre 1973, n. 829

In vigore dal 13 gen 1974
(Investimento delle disponibilità finanziarie) L'OPAFS è autorizzata ad investire le proprie disponibilità di cassa: a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle degli istituti italiani di credito fondiario o in titoli equiparati; b) in beni immobili occorrenti per i servizi dell'Opera o da cedersi in locazione ai canoni di mercato e previa costituzione di adeguata cauzione; c) nei mutui al personale di cui al titolo III della presente legge; d) in depositi fruttiferi presso l'Amministrazione postale, presso la Banca nazionale delle comunicazioni o presso altri istituti di credito di diritto pubblico o banche di interesse nazionale; e) negli altri modi che potranno essere autorizzati con formale delibera del consiglio di amministrazione dell'OPAFS. I fondi di riserva disponibili possono essere utilizzati purchè i conseguenti investimenti patrimoniali presentino requisiti di liquidità compatibili con le esigenze che debbono essere fronteggiate con i fondi medesimi.
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LEGGE 14 dicembre 1973, n. 829 (Art. 35 Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo