Art. 35
LEGGE 14 dicembre 1973, n. 829
In vigore dal 13 gen 1974
(Investimento delle disponibilità finanziarie)
L'OPAFS è autorizzata ad investire le proprie disponibilità di cassa:
a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle degli istituti italiani di credito fondiario o in titoli equiparati;
b) in beni immobili occorrenti per i servizi dell'Opera o da cedersi in locazione ai canoni di mercato e previa costituzione di adeguata cauzione;
c) nei mutui al personale di cui al titolo III della presente legge;
d) in depositi fruttiferi presso l'Amministrazione postale, presso la Banca nazionale delle comunicazioni o presso altri istituti di credito di diritto pubblico o banche di interesse nazionale;
e) negli altri modi che potranno essere autorizzati con formale delibera del consiglio di amministrazione dell'OPAFS.
I fondi di riserva disponibili possono essere utilizzati purchè i conseguenti investimenti patrimoniali presentino requisiti di liquidità compatibili con le esigenze che debbono essere fronteggiate con i fondi medesimi.
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