Art. 39
LEGGE 14 dicembre 1973, n. 829
In vigore dal 13 gen 1974
(Periodicità di acquisizione delle entrate)
Le ritenute al personale, i contributi ordinari dovuti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e le altre entrate patrimoniali, di carattere ricorrente e continuativo, previste nei precedenti articoli sono versati mensilmente all'OPAFS, in ragione di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti nei relativi capitoli del bilancio, salvo conguaglio al termine di ogni esercizio finanziario.
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