Art. 41

LEGGE 14 dicembre 1973, n. 829

In vigore dal 13 gen 1974
(Figli legittimi - Equiparazione ai figli legittimi) Le prestazioni dell'OPAFS sono erogate a favore dei figli legittimi anche se nati da matrimonio contratto dall'iscritto dopo il collocamento a riposo o la dispensa dal servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Agli effetti delle precisazioni dell'ente, ai figli legittimi sono equiparati i figli legittimati, i figli naturali riconosciuti o dichiarati giudizialmente, i figli adottivi. Sono, altresì, equiparati gli affiliati, purchè l'atto di affiliazione sia di data anteriore alla cessazione dal servizio.
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