Art. 42
LEGGE 14 dicembre 1973, n. 829
In vigore dal 13 gen 1974
(Accertamento delle condizioni di "a carico" e di inabilità al lavoro)
In tutti i casi in cui sia richiesta la condizione di "a carico dell'iscritto" questa deve risultare dagli atti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato agli effetti della corresponsione degli assegni familiari ovvero, in mancanza, da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi delle leggi vigenti.
Quando per le concessioni dell'Opera sia richiesta l'inabilità lavoro, questa deve essere constatata da una commissione medica composta di sanitari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Si intendono in ogni caso inabili le persone che abbiano raggiunto i limiti di età stabiliti per legge per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
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