Art. 43
LEGGE 14 dicembre 1973, n. 829
In vigore dal 13 gen 1974
(Regime fiscale - Indagini informative)
L'OPAFS è parificata, agli effetti delle imposte e delle tasse, alle amministrazioni dello Stato, anche per quanto riguarda le erogazioni da essa disposte.
Le domande per il conseguimento dei benefici dell'OPAFS e i documenti che le corredano sono esenti da imposte di bollo.
Le rette e i contributi per l'ammissione nei collegi, nei soggiorni di vacanze e nelle case di riposo, i premi, i contributi straordinari ed i reintegri dovuti alla OPAFS sono esenti da imposte, tasse e diritti.
Le donazioni e le elargizioni comunque fatte alla OPAFS sono esenti anche dalle imposte di successione e da quelle ipotecarie.
L'OPAFS è parificata all'amministrazione dello Stato anche ai fini delle indagini informative necessarie per l'esercizio della sua attività previdenziale ed assistenziale.
Storico versioni
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