Art. 38
LEGGE 14 dicembre 1973, n. 829
In vigore dal 13 gen 1974
(Effettuazione del servizio di cassa)
Per i propri servizi di cassa l'OPAFS si avvale delle proprie casse, dell'Amministrazione postale, della Banca nazionale delle comunicazioni o di altri istituti di credito di diritto pubblico o banche disinteresse nazionale.
L'Opera può anche affidare l'esecuzione dei propri servizi di cassa all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che vi provvede, in tal caso, con le modalità previste dai propri ordinamenti.
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