Art. 40
LEGGE 14 dicembre 1973, n. 829
In vigore dal 13 gen 1974
(Personale in prova cessato dal servizio)
Le somme, trattenute agli iscritti a favore della OPAFS sono rimborsate senza interessi:
a) agli iscritti in prova esonerati, licenziati o dispensati;
b) agli iscritti in prova dimissionari o dichiarati decaduti dal servizio.
Non si procede al rimborso delle ritenute nè alla liquidazione della buonuscita:
a) agli iscritti in prova cessati dal servizio per cause che diano luogo a liquidazione di pensione eccezionale;
b) ai superstiti di iscritti in prova cessati dal servizio per morte.
Le persone di cui al comma precedente conservano titolo a tutte le prestazioni dell'OPAFS.
Storico versioni
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