Art. 40

LEGGE 14 dicembre 1973, n. 829

In vigore dal 13 gen 1974
(Personale in prova cessato dal servizio) Le somme, trattenute agli iscritti a favore della OPAFS sono rimborsate senza interessi: a) agli iscritti in prova esonerati, licenziati o dispensati; b) agli iscritti in prova dimissionari o dichiarati decaduti dal servizio. Non si procede al rimborso delle ritenute nè alla liquidazione della buonuscita: a) agli iscritti in prova cessati dal servizio per cause che diano luogo a liquidazione di pensione eccezionale; b) ai superstiti di iscritti in prova cessati dal servizio per morte. Le persone di cui al comma precedente conservano titolo a tutte le prestazioni dell'OPAFS.
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LEGGE 14 dicembre 1973, n. 829 (Art. 40 Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo