Art. 45

LEGGE 14 dicembre 1973, n. 829

In vigore dal 13 gen 1974
(Crediti dell'OPAFS) I crediti dell'OPAFS sono parificati ai crediti dello Stato sia agli effetti della sospensione dei pagamenti eventualmente disposti a favore dei debitori verso l'OPAFS da amministrazioni statali, sia agli effetti delle ritenute su stipendi e pensioni dei predetti debitori, sia agli effetti della procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali.
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