Art. 49
LEGGE 14 dicembre 1973, n. 829
In vigore dal 13 gen 1974
(Decorrenza)
La presente legge ha effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Le prestazioni a carattere obbligatorio di cui all'articolo 2, comprese quelle di nuova istituzione, sono regolate secondo le norme stabilite dagli articoli 14, 15, 16 e 17 a decorrere dal 1 gennaio 1973.
Per quanto riguarda l', per il periodo intercorrente dal 1 gennaio 1973 e fino alla data di cui al primo comma del presente articolo, seguitano ad avere effetto, relativamente ai destinatari delle prestazioni in esso previste, le disposizioni precedentemente in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 dicembre 1973
LEONE
RUMOR - PRETI -
LA MALFA - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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