Art. 16
LEGGE 14 dicembre 1973, n. 829
In vigore dal 3 giu 1999
(Indennità di buonuscita ai superstiti)
Nei casi di morte del dipendente in attività di servizio l'indennità di buonuscita maturata è corrisposta al coniuge superstite - salvo il caso di cui al terzo comma del presente articolo - ove non esista sentenza di separazione personale, passata in giudicato, pronunciata per colpa sua o di entrambi i coniugi.
In mancanza del coniuge, o se questi non ne abbia diritto, l'indennità spetta, divisa per capi, ai figli minori nonchè ai figli maggiorenni inabili permanentemente a proficuo lavoro.
Nei casi di concorso del coniuge superstite con i figli nati dal suo matrimonio con il dipendente, l'indennità è corrisposta per intero al coniuge superstite; ove questo concorra oltre che con i figli nati dal suo matrimonio con il dipendente anche con i figli nati da precedenti matrimoni del dipendente stesso, l'indennità di buonuscita è corrisposta per metà al coniuge superstite e per l'altra metà, ripartita per capi, ai figli nati dai precedenti matrimoni del dipendente stesso.
Nei confronti dei figli devono sussistere le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo.
In mancanza delle persone di cui ai precedenti commi l'indennità di buonuscita viene corrisposta, ripartita per capi, ai discendenti in linea diretta del dipendente deceduto.
In mancanza anche delle persone di cui al precedente comma l'indennità di buonuscita viene corrisposta agli ascendenti, se a carico del dipendente defunto, nonchè ai fratelli e sorelle, se conviventi ed a carico, di età non superiore ai 21 anni, oppure di qualsiasi età se inabili permanentemente a proficuo lavoro. La buonuscita è corrisposta in ragione della metà se l'avente causa è uno solo, ed in misura intera, ripartita per capi, se gli aventi causa sono due o più.
Ove non esistano persone aventi diritto all'indennità di buonuscita secondo le norme precedenti, l'Opera ha facoltà di corrispondere, a titolo di sussidio, un decimo dell'indennità medesima tanto a chi abbia avuto cura del dipendente nella sua ultima malattia, quanto a chi abbia sostenuto le spese di sepoltura.
I due decimi sono cumulabili a favore di una sola persona.
Storico versioni
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