Art. 15

LEGGE 14 dicembre 1973, n. 829

In vigore dal 13 gen 1974
(Servizio utile agli effetti dell'indennità di buonuscita - Interruzioni - Ricuperi) È servizio utile agli effetti dell'indennità di buonuscita quello prestato in qualità di dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. È servizio utile anche quello di ruolo antecedentemente prestato presso altre amministrazioni dello Stato, con l'osservanza e di quanto stabilito dalla legge 12 ottobre 1949, n. 771. Concorrono altresì alla formazione del servizio utile i servizi statali civili e militari prestati ed i periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento alle condizioni e con l'osservanza di quanto stabilito dalla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, nonchè l'aumento di valutazione del servizio di cui al precedente primo comma, ragguagliato ad un anno per quinquennio e proporzionalmente per le frazioni. Sono esclusi dall'aumento di valutazione del servizio i funzionari delle carriere dirigenziali e direttive collocati a riposo con i benefici di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. I periodi di interruzione di servizio, esclusa l'aspettativa per ragioni di interesse privato, sono recuperabili nel limite massimo di due anni con le norme valevoli per il fondo pensioni, giusta l' del relativo testo unico approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, e subordinatamente al pagamento dei contributi. Le assenze per servizio militare comunque prestato dopo la nomina a ruolo, con e senza stipendio, non costituiscono interruzioni di servizio ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita; i relativi contributi a favore dell'Opera, qualunque sia la durata dell'assenza, debbono essere versati durante l'assenza medesima oppure dopo la ripresa del servizio ferroviario, in una sola volta oppure in ragione di due mesi arretrati per ogni mese corrente.
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