REGIO DECRETO·n. 229·22 aprile 1909

Che approva il testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato.

Abrogato dal 5 ottobre 2019 48 articoli 20 vigenze storicizzate
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Indice

compilazione testo-unicoTesto unico
titolo IServizio delle pensioni e dei sussidi.
Art. 1(Art. 1, comma primo, legge 9 luglio 1908, n. 418).Art. 2(Art. 2 legge 9 luglio 1908, n. 418).Art. 3(Art. 3, comma primo, legge 9 luglio 1908, n. 418).Art. 4(Art. 2, comma secondo, e 3, comma secondo, legge 9 luglio 1908, n. 418, art. 38, comma primo, nn. 2 e 39, comma secondo, statuto della Cassa pensioni, art. 40, comma primo, nn. 2 e 41, comma secondo, statuto del Consorzio di mutuo soccorso, e art. 47, comma secondo, n. 1, statuto dell'Istituto di previdenza, approvati con RR. decreti 23 maggio 1907, nn. 290 e 289).
titolo IIRitenute agli agenti e contributi della Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Art. 5(Art. 4, comma primo, legge 9 luglio 1908, n. 418, e art. 4, comma primo, n. 1, statuto della Cassa pensioni, approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).Art. 6(Art. 4, comma primo, secondo e terzo, legge 9 luglio 1908, n. 418 art. 6, comma secondo e terzo, e art. 4, comma primo, n. 2, e secondo rispettivamente, degli statuti dell'Istituto di previdenza e della Cassa pensioni approvati con RR. decreti 23 maggio 1907 nn. 289 e 290).Art. 7(Art. 4, comma primo, legge 9 luglio 1908, n. 418 e art. 6 statuto della Cassa pensioni, approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).Art. 8(Art. 4, comma primo, legge 9 luglio 1908, n. 418, e art. 7 statuto della Cassa pensioni, approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).Art. 9(Art. 3, comma primo, legge 9 luglio 1908, n. 418, e art. 3, comma primo, ed ultimo statuto dell'Istituto di previdenza, approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 289).Art. 10(Art. 4, comma quattro, legge 9 luglio 1908, n. 418, e art. 8, comma terzo, 6, comma secondo, 8, comma secondo, rispettivamente degli statuti della Cassa pensioni, del Consorzio di mutuo soccorso e dell'Istituto di previdenza, approvati con RR. decreti 23 maggio 1907, nn. 290 e 289).
titolo IIIDel diritto a pensione.
Art. 11(Art. 1, comma secondo, legge 9 luglio 1908, n. 418, e relativo allegato A, e art. 9, comma primo e secondo e 10, statuto della Cassa pensioni, approvato con R. decreto 23 maggio 1907, numero 290).Art. 12(Art. 1, comma secondo, legge 9 luglio 1908, n. 418 e art. 11, comma primo, secondo e terzo, statuto della Cassa pensioni, approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).Art. 13(Art. 1, comma secondo, legge 9 luglio 1008, n. 418, e art. 12, statuto della Cassa pensioni, approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).Art. 14(Art. 7, comma secondo e terzo, legge 9 luglio 1908, n. 418, e art. 13, comma primo e terzo, statuto della Cassa pensioni, approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).Art. 15(Art. 1, comma secondo, legge 9 luglio 1908, n. 418, e relativo allegato A, art. 14, statuto della Cassa pensioni, approvato con Regio decreto 23 maggio 1907, n. 290).Art. 16(Art. 1°, comma secondo, legge 9 luglio 1908, n. 418, e art. 35 statuto della Cassa pensioni approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).
titolo IVMisura delle pensioni e dei sussidi.
Art. 17(Art. 1, comma secondo, legge 9 luglio 1908, n. 418, e art. 15, comma primo e secondo, statuto della Cassa pensioni, approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).Art. 18(Art. 1, comma secondo, legge 9 luglio 1908, n. 418, e art. 16, statuto della Cassa pensioni, approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).Art. 19(Art. 5, comma primo e secondo, legge 9 luglio 1908, n. 418).Art. 20(Art. 1, comma secondo, 5, comma primo e secondo, legge 9 luglio 1908, n. 418, e art. 17 comma primo, secondo, terzo, quarto, statuto della Cassa pensioni approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).Art. 21(Art. 1, comma secondo, legge 9 luglio 1908, n. 418, e art. 18 statuto della Cassa pensioni, approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).
titolo VProcedimento per la liquidazione ed il pagamento delle pensioni e dei sussidi.
Art. 22(Art. 7, comma primo ed ultimo, legge 9 luglio 1908, n. 418).Art. 23(Art. 1, comma secondo, legge 9 luglio 1908, n. 418, e art. 32, statuto della Cassa pensioni, approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).Art. 24(Art. 1, comma secondo, legge 9 luglio 1908, n. 418, e art. 33, statuto della Cassa pensioni, approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).Art. 25(Art. 1, comma secondo, legge 9 luglio 1908, n. 418, e art. 34, statuto della Cassa pensioni, approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).
titolo VIDisposizioni speciali per taluni gruppi di agenti.
Art. 26(Art. 1, comma secondo, legge 9 luglio 1908, n. 418, e art. 49, statuto della Cassa pensioni, approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).Art. 27(Art. 1, comma secondo, legge 9 luglio 1908, n. 418, e art. 15, comma terzo, quarto, quinto e sesto, statuto della Cassa pensioni o articolo 48 statuto del Consorzio di mutuo soccorso, approvati con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).Art. 28(Art. 15, legge 9 luglio 1908, n. 418).Art. 29(Art. 17 legge 9 luglio 1908, n. 418).Art. 30(Art. 16, legge 9 luglio 1908, n. 418).Art. 31(Art. 11, legge 9 luglio 1903, n. 418).
titolo VIIDisposizioni diverse.
Art. 32(Art. 6, legge 9 luglio 1908, n. 418).Art. 33(Art. 1, comma secondo, legge 9 luglio 1908, n. 418, e art. 47, statuto della Cassa pensioni, approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).Art. 34(Allegato A alla legge 9 luglio 1908, n. 418).Art. 35(Art. 1°, comma secondo, legge 9 luglio 1908, n. 418 e art. 26, statuto della Cassa pensioni approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).Art. 36(Art. 1, comma secondo, legge 9 luglio 1908, n. 418, e art. 23, statuto della Cassa pensioni approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).Art. 37(Art. 9 legge 9 luglio 1908, n. 418 e art. 43, statuto della Cassa pensioni approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).Art. 38(Art. 10 legge 9 luglio 1908, n. 418).Art. 39(Art. 1, comma primo, legge 9 luglio 1908, n. 418, e articoli 41, 43 e 51 rispettivamente degli statuti della Cassa pensioni, del Consorzio di mutuo soccorso e dell'Istituto di previdenza approvati con RR. decreti 23 maggio 1907, nn. 290 e 289).
titolo VIIIDisposizioni transitorie.
Art. 40(Art. 12 legge 9 luglio 1908, n. 418).Art. 41(Art. 1, comma terzo, legge 9 luglio 1908, n. 418).Art. 42(Art. 14 legge 9 luglio 1908, n. 418, e art. 46 statuto della Cassa pensioni approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).Art. 43(Art. 1, comma secondo, legge 9 luglio 1908, n. 418, e art. 44, statuto della Cassa pensioni, approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).Art. 44(Art. 1, comma secondo, legge 9 luglio 1908, n. 418, e art. 17 comma ultimo, statuto della Cassa pensioni approvato, con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).Art. 45(Art. 13, comma primo e terzo, legge 9 luglio 1908, n. 418).Art. 46(Art. 13, comma secondo e terzo, legge 9 luglio 1908, n. 418).Art. 47(Art. 19 legge 9 luglio 1908, n. 418).

Richiamato da 7 norme

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