Art. 1
In vigore dal 2 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
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L'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato corrisponde agli agenti stabili esonerati o dispensati dal servizio, a titolo di indennità di buonuscita, la somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per due centesimi dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, degli assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti, aumentati del cinquanta per cento, per tener conto delle competenze accessorie.
L'indennità di buonuscita non può essere inferiore a L. 4000.
È servizio utile agli effetti dell'indennità di buonuscita quello prestato in qualità di agente stabile o di pianta organica, nonché in prova, di provvisorio, di aggiunto, a ferma fissa o a tempo indeterminato.
Le interruzioni di servizio, esclusa l'aspettativa per ragioni di interesse privato, sono ricuperabili con le norme e nei limiti di due anni valevoli per il fondo pensioni, giusta l' del testo unico approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229.
Le assenze per servizio militare comunque, prestato dopo la nomina a ruolo con o senza stipendio non costituiscono interruzione di servizio agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita; le relative ritenute a favore dell'Opera di previdenza, qualunque sia la durata dell'assenza, debbono essere praticate durante l'assenza e recuperate dopo la ripresa del servizio ferroviario, in una sola volta, oppure in ragione di due mesi arretrati per ogni mese corrente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-22;561#art-1