Art. 7
In vigore dal 1 lug 1953
L'Opera provvede alla corresponsione di un assegno alimentare vitalizio alle seguenti persone di famiglia se riconosciute bisognose dal Comitato amministratore:
a) al padre che abbia compiuto il 60° anno di età, oppure che sia inabile al lavoro, ed alla madre di agente morto in attività di servizio ed in quiescenza dopo avere appartenuto al personale di ruolo almeno per dieci anni, purchè risulti provato che erano a carico dell'agente all'atto della morte;
b) ai figli ed alle figlie nubili o vedove inabili al lavoro, orfani di entrambi i genitori anche dopo la cessazione dal servizio dell'agente, a cominciare dal compimento del 21° anno di età se siano stati provvisti di assegno annuo sul fondo pensioni e se questo non sia mantenuto oltre tale età, ed al compimento del 18° anno, se abbiano goduto del solo sussidio temporaneo di cui al precedente , sempre-quando sussistano le condizioni dell'"a carico" e della inabilità, alla data della morte dell'agente.
Per le figlie nubili orfane degli agenti cessati dal servizio anteriormente al 1 marzo 1920, resta in vigore la disposizione contenuta nella lettera c) del punto 3° dell' della legge 19 giugno 1913, n. 641;
c) ai fratelli e sorelle, nubili o vedove, di età superiore ai 18 anni, che siano inabili al lavoro, di agente morto in attività di servizio o in quiescenza, quando sussista la condizione di anzianità di servizio di cui alla lettera a) e quelle dell'"a carico" e della inabilità alla data della morte dell'agente.
Per il conferimento dell'assegno alimentare vitalizio ai tigli ed alle figlie, ai fratelli ed alle sorelle nelle condizioni suddette, occorre la presentazione del certificato di moralità e buona condotta, ed inoltre, per le figlie e sorelle, quello di stato libero;
d) alla vedova, finché tale, di agente già in pensione o morto in attività di servizio dopo raggiunto il diritto a pensione, quando questa non sia riversibile per insufficiente durata del matrimonio contratto con l'agente.
Per ciascuno dei gruppi di persone di cui ai precedenti commi, ancorche residenti o domiciliate in luoghi diversi, gli assegni alimentari sono:
lire 60.000 oppure lire 48.000 all'anno per una persona,
lire 100.000 oppure lire 80.000 all'anno per due persone,
lire 132.000 oppure lire 105.000 all'anno per tre persone,
lire 152.000 oppure lire 120.000 all'anno per quattro o più
persone;
a seconda che l'agente abbia appartenuto al personale dei primi 10 gradi, oppure a quello dei rimanenti gradi indicati nei quadri di classificazione di cui al regio decreto-legge 12 ottobre 1942, n. 1210.
Note all'articolo
- La L. 26 novembre 1955, n. 1225 ha disposto (con l'art. 5) che le modifiche decorrono dal 1 luglio 1953.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-22;561#art-7