Art. 10
In vigore dal 2 giu 1948
Le disposizioni di cui agli sono applicabili pure ai figli naturali legalmente riconosciuti dall'agente, ma non ai figli adottivi nè agli affiliati.
Gli adottivi e gli affiliati ed i discendenti previsti dal primo comma dell', in quanto diano bisognosi e risulti provato che erano a carico dell'agente, si intendono compresi agli effetti della concessione degli assegni alimentari, fra i congiunti di cui alla lettera b) dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-22;561#art-10