Art. 4

In vigore dal 1 gen 1956
L'Opera di previdenza corrisponde un sussidio, fino al 180 anno di età, agli orfani degli agenti stabili morti in attività di servizio o dopo la cessazione da questo e degli agenti in prova morti in attività di servizio e anche dopo l'esonero se questo sia dipeso da cause per le quali abbia luogo liquidazione di pensione eccezionale. I sussidi agli orfani sono: di L. 12.000 oppure di L. 9.600 all'anno per una persona; di L. 16.080 oppure di L. 12.480 all'anno per due persone; di L. 18.720 oppure di L. 14.400 all'anno per tre persone; di L. 21.120 oppure di L. 16.320 all'anno per quattro persone; di L. 23.520 oppure di L. 18.240 all'anno per cinque persone; di L. 26.160 oppure di L. 20.160 all'anno per sei persone; di L. 28.560 oppure di L. 22.080 all'anno per sette o più persone; a seconda che l'agente abbia appartenuto al personale dei primi dieci gradi od a quelli dei rimanenti, dei quadri di classificazione di cui al regio decreto-legge 12 ottobre 1942, n. 1210. L'importo annuo dei sussidi temporanei di cui sopra è aumentato del 100 per cento per gli orfani non provvisti di assegno continuativo a carico del fondo pensioni dell'Amministrazione ferroviaria, di altre Amministrazioni dello Stato o di Casse di previdenza alle quali l'agente fosse iscritto con contributo della Amministrazione ferroviaria.

Note all'articolo

  • La L. 26 novembre 1955, n. 1225 ha disposto (con l'art. 5) che le modifiche decorrono dal 1 luglio 1953.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-22;561#art-4

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