Art. 5

In vigore dal 1 lug 1953
L'Opera di previdenza ha facoltà di corrispondere nei limiti della disponibilità e previo accertamento delle condizioni di bisogno, sussidi fino al 18 anno di età ad un numero ristretto di congiunti trovantisi nelle seguenti condizioni: a) discendenti di agenti stabili esonerati, dispensati o revocati senza diritto a pensione per insufficiente durata di servizio e discendenti di agenti destituiti la cui famiglia non abbia diritto a pensione; b) discendenti di agenti stabili esonerati, dispensati o revocati o destituiti provvisti di pensione, quando questa sia inferiore alle L. 30.000 annue, e discendenti di agenti destituiti la cui famiglia sia provvista di pensione inferiore alle L. 15.000 annue; c) fratelli e sorelle a carico di agenti stabili morti in attività di servizio o dopo l'esonero. La misura di tali sussidi è quella stabilita dall' del presente decreto, esclusa la maggiorazione del 100 per cento di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso.

Note all'articolo

  • La L. 26 novembre 1955, n. 1225 ha disposto (con l'art. 5) che le modifiche decorrono dal 1 luglio 1953.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-22;561#art-5

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