Art. 2
In vigore dal 2 giu 1948
Nei casi di morte in attività di servizio l'indennità di buonuscita, di cui all'articolo precedente, spetta alla vedova superstite, ai figli minori che non abbiano contratto matrimonio (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati e naturali riconosciuti) ed alle figlie nubili e vedove ancorchè maggiorenni, nonché ai discendenti minorenni e non coniugati dei figli premorti.
L'indennità di buonuscita viene corrisposta come segue:
a) vedova superstite sola: buonuscita in misura intera;
b) vedova superstite con figli e discendenti: metà della buonuscita alla vedova e l'altra metà divisa in parti uguali fra i figli. Al gruppo dei discendenti di ciascun figlio premorto spetta una quota uguale a quella dei figli, da dividersi fra i discendenti stessi in parti uguali;
c) figli e discendenti: buonuscita in misura intera suddivisa fra i figli e i discendenti come al punto b);
d) vedovo superstite solo di agente donna: buonuscita in misura pari alla metà.
Non ha diritto all'indennità di buonuscita il coniuge contro il quale sussista sentenza di separazione legale passata in giudicato e pronunciata per colpa sua o di entrambi i coniugi.
In mancanza, degli aventi diritti di cui al primo comma, l'indennità spetta per intero agli altri discendenti, da dividersi fra essi secondo le norme del Codice civile vigenti in materia di successione.
Nei casi di morte di agenti non coniugati o vedovi senza discendenti aventi titolo all'indennità di buonuscita, l'indennità stessa viene corrisposta nella misura della metà agli ascendenti se a carico dell'agente defunto, e in mancanza di questi, sempre nella misura della metà, ai fratelli e sorelle conviventi ed a carico, di età non superiore ai 18 anni, oppure di qualsiasi età permanentemente inabili al lavoro.
Nel caso di più congiunti nelle condizioni di cui al comma precedente, l'indennità viene divisa fra di loro per capi.
Ove non esistano persone aventi diritto all'indennità di buonuscita secondo le norme precedenti, l'Opera ha facoltà di corrispondere, a titolo di sussidio, un decimo dell'indennità medesima tanto a chi abbia curato l'agente nella sua ultima malattia, quanto a chi abbia sostenuto le spese di sepoltura. I due decimi sono cumulabili a favore di una sola persona.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-22;561#art-2