Art. 6

In vigore dal 2 giu 1948
Al compimento del 18° anno di età, ai soli orfani di cui all' del presente decreto, viene corrisposto una volta tanto un assegno di L. 10.000 quale concorso nelle spese per il completamento degli studi iniziati o per l'avviamento ad una professione o ad un mestiere.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-22;561#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo