Art. 12

In vigore dal 2 giu 1948
Nei casi di morte dopo l'esonero o la dispensa dal servizio di agenti stabili esonerati o dispensati dopo il 1 luglio 1930, esclusi i destituiti e i revocati, l'Opera corrisponde alla famiglia un sussidio di importo pari ad una mensilità della media fra lo stipendio minimo e quello massimo in vigore alla data della morte dell'agente per la qualifica rivestita per ultima dall'agente medesimo. Il sussidio è corrisposto: 1) alla vedova che abbia convissuto con l'agente fino alla data della morte; 2) ai figli minori quando manchi la vedova e la stessa non fosse stata convivente con l'agente nell'ultimo periodo della di lui vita. In tal caso il sussidio viene corrisposto globalmente in libera disponibilità al tutore od ai tutori, in proporzione del numero dei casi se si tratti di figli di letti diversi; 3) alle altre persone di famiglia (diviso per capi) che abbiano convissuto con l'agente fino alla data della di lui morte quando manchino anche i figli minori. In mancanza di persone di famiglia il sussidio può essere attribuito per metà ad altre persone che siano in grado di dimostrare di aver curato il defunto prima della morte e per l'altra metà a chiunque dimostri di aver sostenuto le spese di sepoltura. Le due metà sono cumulabili a favore della stessa persona.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-22;561#art-12

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