Art. 17
In vigore dal 2 giu 1948
Le provvidenze di carattere continuativo, previste dal presente decreto, cessano quando vengano a mancare le condizioni, alle quali sono subordinate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-22;561#art-17