Art. 16
In vigore dal 2 giu 1948
L'Opera provvede, a carico delle disponibilità, al funzionamento delle colonie marine e climatiche a favore degli orfani e dei figli di agenti o ex agenti.
La Fondazione Vittorio Emanuele III costituita con regio decreto-legge 7 febbraio 1926 n. 186, modificato dall' del regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2277, relativo al funzionamento delle colonie marine e climatiche a favore degli orfani e dei figli dei ferrovieri dello Stato, è soppressa.
Il patrimonio della Fondazione suddetta è trasferito all'Opera di previdenza.
Contemporaneamente cessa il contributo di L. 100.000 che in base al punto a) dell' del citato decreto 7 febbraio 1926, n. 186, veniva elargito dall'Amministrazione ferroviaria alla Fondazione medesima.
La gestione separata delle colonie per i figli degli iscritti alla disciolta associazione fascista ferrovieri, di cui all' dei regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2277, viene assorbita dall'Opera di previdenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-22;561#art-16