Testo unicoTitolo V

Art. 22

(Art. 7, comma primo ed ultimo, legge 9 luglio 1908, n. 418).

In vigore dal 22 gen 1976
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 15 gennaio 1976, n. 8 (in G.U. 1ª s.s. 21/01/1976, n. 18) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. "22, secondo comma, del r.d. 22 aprile 1909, n. 229, sulle pensioni del personale delle ferrovie dello Stato".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-04-22;229#art-tu-22

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