Testo unico›Titolo V
Art. 22
(Art. 7, comma primo ed ultimo, legge 9 luglio 1908, n. 418).
In vigore dal 22 gen 1976
Testo unico-
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 15 gennaio 1976, n. 8 (in G.U. 1ª s.s. 21/01/1976, n. 18) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. "22, secondo comma, del r.d. 22 aprile 1909, n. 229, sulle pensioni del personale delle ferrovie dello Stato".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-04-22;229#art-tu-22