Testo unico › Titolo IV
Art. 17 Abrogato(Art. 1, comma secondo, legge 9 luglio 1908, n. 418, e art. 15, comma primo e secondo, statuto della Cassa pensioni, approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).
In vigore dal 24 mag 1974 Copia link Testo vigente Testo annotatoTesto unico- art. 17
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092
Storico versioni· 3 modificazioni PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:regio.decreto:1909-04-22;229#art-tu-17
Altri articoli di questo atto Storico delle modifiche dal 20/05/1919 al 23/05/1974 · D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092: ha disposto con l'art. 254, comma 1 l'abrogazione dell'intero provvedimento. dal 15/08/1914 al 19/05/1919 · L. 15 ottobre 1923, n. 2293: convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293 in G.U. 12/11/1923, n. 265 ha disposto con l'articolo unico, comma 1 la modifica dell'art. 17, comma 2 del Testo Unico. dal 03/06/1909 al 14/08/1914 · 014U0742: ha disposto con l'art. 1, comma 1 la modifica dell'art. 17, comma 2 del Testo Unico. Assistenza e ordini: info@portalenormativo.it
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