Testo unico›Titolo II
Art. 10
Abrogato(Art. 4, comma quattro, legge 9 luglio 1908, n. 418, e art. 8, comma terzo, 6, comma secondo, 8, comma secondo, rispettivamente degli statuti della Cassa pensioni, del Consorzio di mutuo soccorso e dell'Istituto di previdenza, approvati con RR. decreti 23 maggio 1907, nn. 290 e 289).
In vigore dal 24 mag 1974
Testo unico-
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-04-22;229#art-tu-10