Art. 7

LEGGE 14 dicembre 1973, n. 829

In vigore dal 13 gen 1974
(Funzionamento del consiglio di amministrazione) Il consiglio di amministrazione si riunisce, di regola, ogni due mesi. Il presidente è tenuto a convocare altresì il consiglio di amministrazione quando ne facciano richiesta almeno quattro consiglieri o il comitato esecutivo o il collegio dei sindaci. Per la validità della riunione occorre la presenza della maggioranza dei membri del consiglio. Le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale quello del Presidente. I verbali del consiglio, firmati dal presidente e dal segretario, sono letti ed approvati nella riunione immediatamente successiva.
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