Art. 9
LEGGE 14 dicembre 1973, n. 829
In vigore dal 13 gen 1974
(Attribuzioni del comitato esecutivo)
Il comitato esecutivo:
1) predispone e presenta con motivata relazione al consiglio di amministrazione il progetto di bilancio di previsione e le proposte di eventuali variazioni per l'assestamento delle previsioni originarie;
2) esamina e presenta con motivata relazione al collegio dei sindaci ed al consiglio di amministrazione il rendiconto annuale predisposto dall'ufficio amministrativo;
3) elabora il bilancio di regime a lungo termine di cui all' della presente legge;
4) approva, attenendosi alle norme emanate dal consiglio di amministrazione, le prestazioni obbligatorie e facoltative a favore dei singoli beneficiari;
5) ordina le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili dell'OPAFS;
6) decide sulle materie ad esso delegate dal consiglio di amministrazione;
7) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal consiglio di amministrazione;
8) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari su questioni di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di riferirne, per la ratifica, al consiglio medesimo, nella prima riunione successiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-12-14;829#art-9