Art. 6

LEGGE 14 dicembre 1973, n. 829

In vigore dal 13 gen 1974
(Attribuzioni del consiglio di amministrazione) Il consiglio di amministrazione: 1) elegge il vice presidente; 2) nomina il direttore ed il vice direttore dei servizi amministrativi; 3) delibera sul bilancio di previsione, sulle sue eventuali variazioni e sul rendiconto; 4) dispone la costituzione dei fondi di riserva necessari per garantire nel futuro la continuità delle prestazioni obbligatorie e facoltative; 5) propone al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile le condizioni per l'erogazione delle prestazioni previste dall'articolo 2 e le relative misure, fatta eccezione per quelle concernenti l'indennità di buonuscita; 6) stabilisce le norme per il funzionamento dei collegi, dei soggiorni di vacanza, delle case di riposo e degli altri istituti comunque gestiti dall'Opera nonchè quelle per l'ammissione in tali istituti degli assistiti; 7) vigila sull'attività e sulla gestione degli istituti di cui al punto precedente; 8) stabilisce le norme concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e l'organico del personale assunto dall'Opera; 9) decide in via definitiva sui ricorsi in materia di prestazioni e sui ricorsi del personale direttivo dipendente dall'Opera, in materia di rapporto di impiego; 10) dispone per l'investimento dei fondi disponibili; 11) delibera l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, l'alienazione o la permuta di beni immobili e l'accensione di ipoteche; 12) approva l'assunzione dei mutui attivi e passivi; 13) delibera l'accettazione di eredità o di legati a favore dell'Opera; 14) decide su quant'altro occorra per il regolare funzionamento dell'Opera.
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