Art. 1

LEGGE 14 dicembre 1973, n. 829

In vigore dal 13 gen 1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: (Definizione) L'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, istituita con la legge 19 giugno 1913, n. 641, assume la denominazione di Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS). L'Opera ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma.
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