Art. 34

LEGGE 14 dicembre 1973, n. 829

In vigore dal 13 gen 1974
(Bilancio di regime a lungo termine) Ogni cinque anni, a cominciare dall'esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, l'OPAFS provvede alla compilazione di un bilancio di regime a lungo termine per verificare l'esistenza delle condizioni necessarie per il mantenimento nel tempo dell'equilibrio finanziario della gestione e per assicurare la continuità delle prestazioni, anche attraverso la costituzione di adeguati fondi di riserva. Quando intervengono notevoli variazioni nelle basi delle previsioni, la compilazione di un nuovo bilancio di regime viene anticipata.
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LEGGE 14 dicembre 1973, n. 829 (Art. 34 Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo