Art. 20

LEGGE 14 dicembre 1973, n. 829

In vigore dal 13 gen 1974
(Fondo garanzia cessioni delle ferrovie dello Stato) Col primo gennaio dell'anno finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge sono soppressi il Fondo garanzia cessioni istituito a norma delle leggi 25 giugno 1909, n. 372, e 13 luglio 1910, n. 444, e la gestione mutui al personale delle ferrovie dello Stato di cui all' della legge 19 giugno 1913, n. 641, e successive modificazioni. Dalla stessa decorrenza le loro attribuzioni sono trasferite all'Opera di previdenza, la quale provvede: a) a garantire gli istituti e gli enti di cui all' del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, contro i rischi di perdite per i prestiti accordati verso la cessione di quote di stipendio, per i quali l'Opera abbia prestato garanzia; b) a concedere agli iscritti all'Opera prestiti diretti verso cessione di quote di stipendio nei limiti delle disponibilità esistenti all'atto del trasferimento delle attività e passività di cui al primo comma del successivo articolo 23 e degli altri fondi che, in ciascun anno, il consiglio di amministrazione dell'Opera stessa riterrà di destinare a tale scopo; c) ad assumere i rischi connessi con le operazioni di prestiti diretti. Le operazioni di cui sopra sono regolate, per quanto non in contrasto con le norme della presente legge, dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni, e dalle leggi speciali riguardanti il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
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