Art. 22
LEGGE 14 dicembre 1973, n. 829
In vigore dal 13 gen 1974
(Garanzia sui prestiti)
Per i prestiti accordati verso cessione e di quote di stipendio dagli istituti ed enti di cui all' del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, non è ammessa altra garanzia che quella dell'Opera di previdenza.
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