Art. 47

LEGGE 14 dicembre 1973, n. 829

In vigore dal 3 nov 1977
(Termini e modalità per l'attuazione delle norme concernenti l'OPAFS) Il consiglio di amministrazione dell'OPAFS provvede entro il 31 dicembre 1977 ad emanare i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente legge . La situazione finanziaria e patrimoniale dell'OPAFS all'inizio della sua attività sarà accertata sulla base delle risultanze del conto consuntivo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato alla data indicata nel precedente comma. Fino al 31 dicembre 1978 l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a fornire prestazioni di personale e l'uso di mezzi a favore dell'OPAFS per lo svolgimento delle attività necessarie al conseguimento dei fini istituzionali dell'OPAFS medesima, alla quale verserà il contributo di cui al punto 3 del primo comma dell', al netto delle spese di amministrazione da essa sostenute .
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