Art. 40 · LEGGE 14 dicembre 1973, n. 829

Art. 40

LEGGE 14 dicembre 1973, n. 829

In vigore dal 13 gen 1974
(Personale in prova cessato dal servizio) Le somme, trattenute agli iscritti a favore della OPAFS sono rimborsate senza interessi: a) agli iscritti in prova esonerati, licenziati o dispensati; b) agli iscritti in prova dimissionari o dichiarati decaduti dal servizio. Non si procede al rimborso delle ritenute nè alla liquidazione della buonuscita: a) agli iscritti in prova cessati dal servizio per cause che diano luogo a liquidazione di pensione eccezionale; b) ai superstiti di iscritti in prova cessati dal servizio per morte. Le persone di cui al comma precedente conservano titolo a tutte le prestazioni dell'OPAFS.
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