Convenzione

Art. 12

In vigore dal 26 gen 1974
Ogni Stato contraente che abbia ragione di credere che sarà commessa una delle infrazioni di cui all' fornisce, in conformità con le disposizioni della sua legislazione, nazionale, tutte le informazioni utili in suo possesso agli Stati che, a suo avviso, potrebbero essere quelli di cui al paragrafo 1 dell'.
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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;906#art-c-12

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