Convenzione

Art. 8

In vigore dal 26 gen 1974
1. Le infrazioni sono incluse di diritto fra i casi di estradizione in qualunque trattato di estradizione concluso fra Stati contraenti. Gli Stati contraenti si impegnano a includere le infrazioni come casi di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione che concluderanno. 2. Qualora uno Stato contraente che subordini la estradizione all'esistenza di un trattato riceva una richiesta di estradizione da un altro Stato contraente con il quale non è legato da trattato di estradizione, esso ha facoltà di considerare la presente convenzione come base giuridica dell'estradizione relativamente alle infrazioni. L'estradizione è subordinata alle altre condizioni previste dalla legge dello Stato richiesto. 3. Gli Stati contraenti che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato riconoscono le infrazioni come casi di estradizione tra loro alle condizioni previste dalla legge dello Stato richiesto. 4. Tra Stati contraenti, le infrazioni sono considerate, ai fini dell'estradizione, come commesse sia nel luogo della perpetrazione sia sul territorio degli Stati tenuti a stabilire la propria competenza in virtù delle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 dell'.
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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;906#art-c-8

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