Convenzione

Art. 9

In vigore dal 26 gen 1974
Gli Stati contraenti che costituiscono per il trasporto aereo organizzazioni di esercizio in comune o enti internazionali di esercizio che utilizzano aeromobili oggetto di immatricolazione comune o internazionale, designano per ciascun aeromobile, a seconda delle necessarie modalità, lo Stato che esercita la competenza ed avrà le attribuzioni dello Stato di immatricolazione ai fini della presente convenzione. Essi notificheranno tale designazione all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, la quale a sua volta informerà tutti gli Stati parti alla presente convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;906#art-c-9

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