Convenzione

Art. 5

In vigore dal 26 gen 1974
1. Ogni Stato contraente prende le misure necessarie per stabilire la propria competenza a conoscere delle infrazioni nei casi seguenti: a) qualora l'infrazione venga commessa sul territorio di questo Stato; b) qualora l'infrazione venga commessa a danno o a bordo di un aeromobile immatricolato in tale Stato; c) qualora l'aeromobile a bordo del quale viene commessa l'infrazione atterri sul territorio di detto Stato con l'autore presunto dell'infrazione ancora a bordo; d) qualora l'infrazione venga commessa a danno o a bordo di un aeromobile dato in locazione senza equipaggio ad una persona avente la sede principale degli affari o, in mancanza, la residenza permanente nello Stato suddetto. 2. Ogni Stato prende altresì le misure necessarie per stabilire la propria competenza allo scopo di conoscere delle infrazioni previste alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 dell', nonché al paragrafo 2 dello stesso articolo, per quanto quest'ultimo paragrafo si riferisca alle suddette infrazioni, nel caso in cui l'autore presunto di una di esse si trovi sul proprio territorio e lo Stato suddetto non proceda ad estradizione dello stesso conformemente all' verso uno degli Stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3. La presente convenzione non esclude la giurisdizione penale esercitata ai sensi delle leggi nazionali.
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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;906#art-c-5

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