Convenzione

Art. 2

In vigore dal 26 gen 1974
Ai fini della presente convenzione: a) un aeromobile è considerato in volo dal momento in cui, terminato l'imbarco, tutte le porte esterne sono state chiuse fino al momento in cui una di queste porte viene aperta per lo sbarco; in caso di atterraggio forzato, si presume che il volo continui finché l'autorità competente non abbia preso in consegna l'aeromobile nonché le persone ed i beni a bordo; b) un aeromobile è considerato in servizio dal momento in cui il personale di terra o l'equipaggio comincia a prepararlo per un dato volo fino allo scadere di un periodo di ventiquattro ore successivo a qualsiasi atterraggio; comunque, il periodo di servizio si estende a tutto il tempo durante il quale l'aeromobile si trova in volo nel senso specificato alla lettera a) del presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;906#art-c-2

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