Convenzione
Art. 6
In vigore dal 26 gen 1974
1. Qualora ritenga che le circostanze lo giustifichino, qualsiasi Stato contraente sul territorio del quale si trova l'autore o l'autore presunto dell'infrazione assicura la detenzione di questa persona o adotta tutte le altre misure necessarie per assicurarne la presenza. Tale detenzione e tali misure devono essere conformi alla legislazione dello Stato suddetto; esse possono essere mantenute soltanto nel periodo di tempo necessario per consentire l'esercizio dell'azione penale o l'apertura di un procedimento di estradizione.
2. Lo Stato suddetto procede immediatamente ad una inchiesta preliminare per stabilire i fatti.
3. Chiunque sia detenuto in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo può comunicare immediatamente con il più vicino rappresentante qualificato dello Stato di cui egli ha la nazionalità; a tale scopo gli saranno fornite tutte le agevolazioni.
4. Quando uno Stato ha messo una persona in detenzione conformemente alle disposizioni del presente articolo, esso notifica immediatamente tale detenzione, nonché le circostanze che la giustificano, agli Stati di cui al paragrafo 1 dell'. Lo Stato che procede all'inchiesta preliminare di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ne comunica al più presto le conclusioni agli Stati suddetti indicando se intende esercitare la propria giurisdizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-10-22;906#art-c-6