Convenzione
Art. 7
In vigore dal 26 gen 1974
Lo Stato contraente sul territorio del quale l'autore presunto di una delle infrazioni viene scoperto, se non procede all'estradizione di quest'ultimo, sottopone la questione, senza eccezione di sorta e a prescindere dal fatto che l'infrazione sia stata o no commessa sul proprio territorio, alle autorità competenti per l'esercizio dell'azione penale. Tali autorità prendono la loro decisione allo stesso modo che per ogni normale infrazione penale di carattere grave secondo le leggi di tale Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-10-22;906#art-c-7