Convenzione
Art. 10
In vigore dal 26 gen 1974
1. Gli Stati contraenti s'impegnano, conformemente al diritto internazionale e nazionale, a cercare di prendere le misure ragionevoli per prevenire le infrazioni di cui all'.
2. Quando il volo di un aeromobile è stato ritardato o interrotto a causa della perpetrazione di una delle infrazioni di cui all', qualsiasi Stato contraente sul territorio del quale si trovano l'aeromobile, i passeggeri o l'equipaggio facilita ai passeggeri e all'equipaggio la prosecuzione del viaggio il più presto possibile. Esso restituisce senza indugio l'aeromobile ed il suo carico a coloro che hanno il diritto di detenerli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-10-22;906#art-c-10