Convenzione
Art. 13
In vigore dal 26 gen 1974
Ogni Stato contraente comunica il più presto possibile al Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, conformemente alle disposizioni della propria legislazione nazionale, tutte le informazioni utili in suo possesso relative alle:
a) circostanze dell'infrazione;
b) misure adottate in applicazione del paragrafo 2 dell';
c) misure adottate nei confronti dell'autore o dell'autore presunto dell'infrazione e in particolare l'esito di ogni procedimento di estradizione o di qualsiasi altro procedimento giudiziario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-10-22;906#art-c-13