Art. 2

In vigore dal 26 gen 1974
Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni indicate nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità, rispettivamente, agli delle convenzioni stesse. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 ottobre 1973 LEONE RUMOR - MORO - TAVIANI - ZAGARI - TANASSI - PRETI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;906#art-rd-2

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